Studio Battarino Dottori Commercialisti Associati
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Novità

Sulle cartelle di pagamento la prescrizione rimane sempre e comunque breve: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con un intervento a Sezioni Unite del 17 novembre 2016. Non è possibile dunque applicare i termini di prescrizione ordinaria neanche quando la cartella di pagamento è stata impugnata oltre il termine perentorio di quaranta giorni. Si tratta di un principio importante che si estende a tributi e contributi di ogni genere ed include anche le sanzioni amministrative.

 
Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l’irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.
Si tratta di nuovi principi che valgono non soltanto per i contributi INPS, ai quali è riferito il procedimento in esame, ma si estendono a tutte le entrate dello stato, tributarie e non, e degli enti locali, incluse le sanzioni amministrative.

Il caso di specie e i primi gradi di giudizio

Il caso di specie riguarda un commerciante che ha ricevuto una cartella di pagamento per alcune annualità di contributi previdenziali personali dovuti all’INPS: la cartella viene notificata con un ritardo di oltre 5 anni, ovvero oltre il termine prescrizionale breve.
Il contribuente si è opposto alla cartella ma oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto per l’impugnazione.
Il tribunale di Catania dichiara l’opposizione non ammissibile richiamando l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale per via del ritardo nell’impugnazione; non così la Corte d’Appello che dichiara prescritto il credito vantato dall’INPS con quella cartella di pagamento e non applicabile il termine di prescrizione ordinario.

Il ricorso in Cassazione

A questo punto è l’INPS a ricorrere in Cassazione e la questione viene affidata alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte stabilisce che la conversione della prescrizione da breve ad ordinaria è legittima soltanto per effetto di:
a) sentenza passata in giudicato;
b) decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
c) decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
Non bisogna infatti dimenticare che la cartella di pagamento, invece, pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo, è e rimane un atto amministrativo, espressione del potere di autotutela ed autoaccertamento della Pubblica Amministrazione, e come tale inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
La decorrenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento, dunque – osserva la Cassazione – produce solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non anche l’allungamento dei termini

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